LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 9-08-1988
REGIONE SICILIA

Interventi nei settori dell' edilizia scolastica e universitaria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 35
del 13 agosto 1988

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 9 del 2002 Articolo 30

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

TITOLO III
NORME COMUNI

ARTICOLO 19

 Abbattimento barriere architettoniche
 1.  Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere
l' inserimento e l' integrazione dei cittadini in
condizioni di permanente disabilità  fisica e sensoriale
nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia
scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento
se non conformi alle prescrizioni sulla
normativa in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
  2.  La conformità  deve risultare da apposita dichiarazione
dell' organo tecnico competente a rendere il
parere sul progetto, senza la quale non potrà  essere
emesso il relativo decreto.
  3.  L' Amministrazione regionale è  autorizzata a finanziare
progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine
e grado.

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ARTICOLO 23

 Norma finanziaria
 1.  Per le finalità  previste dalla presente legge è 
autorizzata, per il biennio 1988- 89, la spesa complessiva
di lire 214.700 milioni, così  suddivisa: (in milioni
di lire)
  Art.  1.  (Programma di intervento dell'
edilizia scolastica) 1989 100.000
  Art.  5.  (Interventi urgenti) 1988 3.000 1989 3.000
  Art.  6.  (Contributi per manutenzione
ordinaria) 1988 5.000 1989 10.000
  Art.  8.  (Adeguamento a norme anti - infortunistiche)
1988 4.000 1989 4.000
  Art.  10.  (Integrazioni finanziarie) 1988 5.300 1989 15.00
  Art.  11.  (Integrazione fondo di accantonamento)
1988 5.000
  Art.  14.  (Programmi di interventi dell'
edilizia universitaria) 1989 20.000
  Art.  16.  (Contributi per manutenzione
universitaria) 1988 5.000 1989 5.000
  Art.  19.  (Abbattimento barriere architettoniche)
1988 3.000 1989 3.000
  Art.  20.  (Acquisto edifici monumentali) 1989 5.000
  Art.  22.  (Contributi su interessi per mutui
in favore delle Università ) 1988 9.700 1989 9.700
  Totale 1988 400.000, 1989 174.700
  2.  Gli oneri di lire 214.700 milioni derivanti dalla
applicazione della presente legge trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 05.00 - Progetto
strategico << E >>: Attivazione e qualificazione dell'
intervento sociale.
  3.  All' onere di lire 40.000 milioni ricadente nello
esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire
5.000 milioni di cui all' articolo 6, con parte delle
disponibilità  del capitolo 21257 e, quanto a lire 35.000
milioni, con parte delle disponibilità  del capitolo 60751
del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario
medesimo.
  4.  A decorrere dall' esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti
di spesa, con esclusione di quelli di cui agli
articoli 11 e 22, saranno iscritti in bilancio a norma
dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.

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